Ingressi da Estero - Sintesi Norme
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Norme in vigore dal 6 Marzo 2021
Le disposizioni sotto riportate sono aggiornate al contenuto del
per gli ingressi sul territorio Toscano sulla base dei paesi di provenienza stabiliti .Testo aggiornato ai sensi dell' Ordinanza 16 aprile 2021
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Elenco B
Stati e territori a basso rischio epidemiologico individuati tra gli Stati di cui all’elenco C con Ordinanza del Ministero della Salute da emanare.
Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Per chi nei quattordici giorni antecedenti all’arrivo in Italia ha soggiornato o transitato in questi Stati o territori:
Si applicano le Esenzioni già previste dall’art. 51 comma 7 del
Elenco D
Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Per chi nei quattordici giorni antecedenti all’arrivo in Italia ha soggiornato o transitato in questi Stati o territori:
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
La durata dell’isolamento fiduciario per chi rientra da uno o più Stati o territori ricompresi negli elenchi D e E, è rimodulata a 10 giorni. Tale disposizione si applica solo agli ingressi in Italia successivi all’entrata in vigore dell’Ordinanza 16 aprile 2021. Coloro che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021, devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento.
L' obbligo di sottoporsi ad ulteriore tampone molecolare o antigenico, al termine dei 10 giorni, per coloro che provengono da o hanno soggiornato/transitato, nei 14 giorni precedenti, in uno o più Stati o territori ricompresi negli elenchi D e E, si applica solo agli ingressi in Italia successivi all’entrata in vigore dell’Ordinanza 16 aprile 2021. Coloro che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021, devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento e non devono effettuare ulteriori tamponi.
Ingresso da Paesi con provvedimenti specifici
E' vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato e transitato nei seguenti Paesi:
- (fino al 30 Aprile 2021)
Per chi nei quattordici giorni antecedenti all’arrivo in Italia ha soggiornato o transitato in questo Stato o territori alle seguenti condizioni:
- coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021 (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute)
- coloro che devono raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile
(con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute); - ai funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute)
- ai soggetti in condizione di assoluta necessità autorizzati dal Ministero della Salute
Le disposizioni di cui sopra sono derogate soltanto nel caso di esenzioni per le motivazioni di cui alle successive lettere f), m) e n) e per la parte che riguarda l'obbligo di quarantena di 14 giorni e tampone al 14° giorno.
Esenzioni
Esenzioni dall’obbligo di isolamento fiduciario (elenco C, D, E) o dall’obbligo di attestazione di essersi sottoposti nelle 48 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo (elenco C):
a) equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) personale viaggiante;
c) movimenti da e per Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
e) ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
f) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
g) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
h) cittadini e residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più stati e territori di cui all’elenco C;
i) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
l) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro alla propria residenza, abitazione o dimora;
m) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
o) alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
p) agli ingressi mediante voli “covid-tested” conformemente all’Ordinanza del Ministero della Salute 23/11/2020 e successive modificazioni.