07 Controlli D.Lgs.32-2021

Ultima modifica di Paolo Bruno Angori il 2023/10/19 09:47

PILLOLE PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE… ORA PIU CHE MAI

Introduzione

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Il  DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.", stabilisce le modalita' di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del regolamento. Il decreto determina altresi' la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attivita' venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

Il Decreto viene gestito all'interno del sistema attraverso specifici applicativi che consentono di trattare le informazioni necessarie sia alla gestione delle attività previste dai controlli che la parte economica di accertamento e definizione del finanziamento dovuto.

In particolare si tratta delle attività di:

  • Sezione 1 - Tariffe per controlli ufficiali nei macelli
  • Sezione 2 - Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento
  • Sezione 3 - Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina
  • Sezione 4 - Tariffe per controlli ufficiali della produzione di latte
  • Sezione 5 - Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
  • Sezione 6 - Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue
  • Sezione 7 - Tariffa forfettaria per l’ispezione ante mortem in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento)
  • Sezione 8 - Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni
  • Sezione 9 - Tariffe forfettarie per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta

Vedi Allegato 2 del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32

Pertanto:

Elementi salienti del D.Lgs. 32/2021

Sulla base delle disposizione del DLGS 32/2021 (di seguito “decreto”) si evidenziano i seguenti elementi qualificanti ai fini dell’implementazione del sistema sulla base di quanto già disponibile per la gestione delle attività ricadenti nell’ambito dei controllo effettuati dalla ASL ai sensi dell’ex D.Lgs. 194/2008:

  1. Per i controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, si applica su base mensile la tariffa piu' favorevole all'operatore tra quelle previste rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e 3 del decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto.  L’attività deve essere svolta in orario ordinario e in giorni feriali altrimenti si applicano le maggiorazioni;
  2. Per i controlli ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura si applica su base mensile la tariffa piu' favorevole all'operatore tra quelle individuate dall'allegato 2 del decreto, rispettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto.
  3. Per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina si applica la tariffa più favorevole derivante dalla somma delle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 2, sommate alle tariffe delle sezioni 1 e 3 oppure delle sezioni 1 o 3, e la tariffa su base oraria calcolata come ai punti precedenti. Pertanto verrà elaborata una bolletta unica che contiene i quadri A delle sezioni 1, 2 o 3 che totalizzano un importo unico derivante dalla somma dei capi o delle carni lavorate e il quadro B in cui sono sommate tutte le ore relative alle attività di macellazione, sezionamento, selvaggina e attività di controllo programmata svolta a qualsiasi titolo nella UL in questione.
  4. Qualora in uno stabilimento si effettuino diverse attivita' di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, l'Azienda sanitaria locale applica come tariffa la somma delle tariffe determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 per ciascuna sezione.
  5. Per gli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A che vendono all’ingrosso più del 50% della propria merce si applicano le tariffe forfettarie per fascia di rischio. Attraverso la categorizzazione del rischio si deve ricondurre lo stabilimento ad una delle fasce di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A. Nel caso in cui vengano svolte nello stesso stabilimento più attività previste nell’elenco, verrà applicata quella di rischio maggiore.
  6. Se nello stesso stabilimento di effettuano attività delle sezioni da 1 a 5 e attività della sezione 6 si applicano entrambe le tariffazioni separatamente.
  7. Le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8 del  decreto, per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti dei vari settori interessati vengono gestite attraverso la normale registrazione delle prestazioni che il sistema provvederà a ricondurre alla bolletta mensile emessa per le prestazioni effettuate..
  8. Tariffe con maggiorazione del 30% sono gestite al di fuori dell’orario e dei giorni feriali con contabilizzazione e bolletta che viene inserita all’interno del quadro C e aggiunta alle altre tariffe che sono gestite all’interno della stessa bolletta. La scelta della tariffa viene fatta dall’operatore che valuta se vi sono le condizioni di applicabilità della tariffa aggiuntiva maggiorata del 30% che nel tariffario è specificata con voci a parte rispetto alle tariffe ordinarie. La maggiorazione del 30% è applicata anche nei giorni feriali in caso di richiesta da parte dell'operatore inferiore alle 24h rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale.
  9. La valorizzazione economica delle attività di controllo svolte come attività programmata in orario ordinario sono comunque necessarie per tutte le unità locali che rientrano nelle sezioni da 1 a 5 al fine di rendere possibile la quanltificazione economica delle ore dedicate e stabilire quale sia la tariffa più favorevole per l'operatore del settore alimentare.

Soggetti esenti dal pagamento

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Il D.Lgs 32/2021 prevede che vi siano alcuni soggetti giuridici che operano sul territorio che sono esenti dal pagamento. 

L’ Art. 1 comma 6 del decreto stabilisce

  "Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano: 

  • a) agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
  • b) alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1". 

 Al fine di rendere applicabile questa disposizione è possibile accedere all'anagrafica delle persone giuridiche di SISPC e apporre l'apposito flag sulla persona giuridica alla quale si ritiene debba essere applicata l'esenzione.

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Creato da Paolo Bruno Angori il 2022/05/10 08:09
Consorzio Metis
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