Istruzioni operative Amianto

Ultima modifica di Paolo Bruno Angori il 2019/02/15 09:25

I contenuti di seguito riportati sono tratti dall'Allegato A alla  Delibera di Giunta Regionale n. 1196 del 09.12.2015

Istruzione Operativa SISPC-Amianto

Sistema informatico di gestione dei piani di rimozione, notifiche amianto e relazioni ex art. 9 Legge 257/92

Scopo

La presente Istruzione Operativa (I.O) ha finalità omogeneizzare i comportamenti operativi e migliore le qualità della prestazione tra cui la completa informatizzazione degli adempimenti amministrativi delle bonifiche dell’amianto, dei resoconti annuali e della valutazione dello stato di conservazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) in matrice compatta.
Fermo restando la competenza territoriale di ogni Az. USL, le azioni che riguardano la gestione amministrativa e tecnica dei materiali residuali che possano contenere amianto deve essere effettata tramite l’uso dell’applicativo denominato “SISPC Amianto”. Anche le azioni compiute dagli operatori pubblici a qualsiasi livello devono prevedere l’uso del medesimo applicativo.

Riferimenti Normativi

Legge 257/1992
D.P.R. 8 agosto 1994
D.M. 6/9/1994
D.M. 14/05/1996
D.M. 20/08/1999
D.Lgs 81/2008

Attori Coinvolti

Utenti attivi
Bonificatori
Utilizzatori indiretti nel processo produttivo
Trasportatori
Piattaforme di stoccaggio
Discariche
AUSL

Utenti passivi

RLS
Ministero della Salute
ARPAT
Regione Toscana
ESTAR – ARRR
INPS

INAIL
Albo dei Gestori Ambientali
Altra Pubblica Amministrazione (P.A.)
ISPO

Al momento non sono definiti profili di utenza e di accesso ai dati per gli utenti passivi del sistema che potranno consultare le informazioni soltanto in forma anonima e/o aggregata sulla base dei profili che verranno specificatamente individuati e definiti.
Il sistema si farà carico di riversare le informazioni sul Sistema Informativo Nazionale nei modi e nelle forme con cui il Ministero stesso riterrà opportuno acquisirle.

Ambito Trattato

Attivazione dell’applicativo “SISPC Amianto”

È attivato quale unico ed esclusivo sistema comunicativo tra cittadini e P.A. e viceversa l’applicativo denominato “SISPC Amianto” accessibile via WEB.
www.prevenzionecollettiva.toscana.it
L’applicativo riguarda tutte le attività che possono comportare una esposizione ad amianto quali: manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, trasporto, stoccaggio temporaneo, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonché bonifica delle aree interessate.

Il Referente Regionale del Sispc Amianto è il Gruppo di Coordinamento Tecnico Regionale di cui al DD 3670/2014.
In sede di carico iniziale nel sistema regionale SISPC Amianto dei dati contenuti nelle Relazioni ex art 9 inseriti antecedentemente all’entrata in funzione del presente applicativo, alcuni dati possono essere corretti o ricodificati in default. Ai fini di verifica di eventuali contestazioni o non conformità, fanno fede i dati sottoscritti in originale relativi ad archivi storici, mantenuti a cura della Regione Toscana.

Disciplina della privacy

I dati trattati sono dati personali non sensibili. I dati personali sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni e modifiche (Codice in materia di dati personali). Le informazioni sono tutelate sulla base dei principi e delle regole che sono state definite all’interno del sistema di accesso e profilazione delle utenze, a garanzia del diritto alla Privacy che governa l’intero sistema e del documento approvato dai Direttori di Dipartimento che stabilisce le regole di accesso ai dati.
Gli eventuali archivi cartacei conservati presso le P.A., costituiti dalle stampe di documenti inviati attraverso il portale informatizzato sono custoditi in armadi chiusi secondo i regolamenti delle specifiche amministrazioni.

Recupero dati dai sistemi già in uso alla P.A.

I dati relativi alle Relazioni ex art 9 L. 257/92 inviati dal varo della legge all’entrata in funzione del presente sistema informatizzato sono importati nel nuovo applicativo.

Regolamento operativo

L’accesso al sistema è consentito soltanto a persone fisiche identificate mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o sistemi equivalenti sulla base delle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione Digitale per la presentazione delle stanze alla Pubblica Amministrazione (Art.65).

Popolamento anagrafico della impresa bonificatrice

Il datore di lavoro dell’impresa che svolge attività di bonifica o suo delegato, dichiara il suo ruolo all’interno dell’azienda e inserendone il Codice Fiscale viene automaticamente associato all’impresa stessa. Le informative relative alle imprese e persone fisiche sono automaticamente associate alle banche dati pubbliche direttamente connesse all’applicativo.
Al primo accesso al sistema informatizzato il datore di lavoro o suo delegato associa il proprio Codice Fiscale a quello dell’Impresa e si impegna ad associare tutti i codici fiscali degli altri eventuali soggetti a vario titolo aventi diritto ad operare per conto dell’impresa stessa.
Il Datore di Lavoro è tenuto ad inserire e mantenere costantemente aggiornate tutte le informazioni obbligatorie contenute nel quadro “Impresa esecutrice amianto” riguardanti:
• Dettaglio anagrafico
• Attrezzature di lavoro
• Personale Tecnico
• Lavoratori

Registrazione delle Notifiche

Attività su materiali contenenti amianto oggetto di sola “Notifica” ai sensi dell’art 250DLgs 81.
Si tratta di operazioni che non prevedono il disturbo meccanico di Materiali Contenenti Amianto (MCA) in sola matrice compatta da parte di lavoratori (raccolta a terra di MCA abbandonati o rimossi da privati cittadini, loro incapsulamento e/o confezionamento e/o prelievo e/o trasporto e conferimento a piattaforma di stoccaggio o discarica). Non possono essere oggetto di sola notifica le attività svolte su MCA in matrice friabile, così come definita dal DM 6/9/94 e ogni altra operazione che prevede la rimozione di MCA in opera.
La comunicazione di inizio lavori, salvo diverse procedure concordate con l’Organo di Vigilanza (OdV), deve essere inviata almeno 3 giorni lavorativi prima della data effettiva di inizio lavori.
La comunicazione di fine lavori deve essere inviata il giorno stesso e comunque non oltre due giorni dalla conclusione dei lavori.
L’impresa che effettua il solo ritiro di MCA già incapsulato e confezionato non è da considerarsi come “Impresa Esecutrice” ai fini di quanto previsto dall’art 90 comma 3 del DLgs 81/08. star

star Per le sole finalità di gestione informatica delle comunicazioni delle ditte che effettuano il solo trasporto dei MCA è richiesto di dichiararsi al sistema come "impresa esecutrice" ma questo NON comporta l'assunzione del ruolo e delle responsabilità per quanto previsto dall’art 90 comma 3 del DLgs 81/08.

Registrazione dei Piani di Lavoro

Attività su materiali contenenti amianto oggetto di “Piano di Lavoro” ai sensi dell’art 256 DLgs 81.
Per tutte le attività dove è previsto il disturbo meccanico e/o la rimozione di MCA deve essere presentato un “Piano di Lavoro” secondo le modalità previste dall’art 256 DLgs 81. Per qualunque operazione su MCA in matrice friabile, così come definito ai sensi del DM 6/9/94, deve essere presentato un “Piano di Lavoro”.
Ai sensi dell'art.256 comma 5 del D.lgs.81/08 “copia del piano di lavoro è inviata all'Organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al
precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta o modifica del piano di lavoro enon rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori”
L’assegnazione e l’esame delle pratiche da parte dell’ OdV deve avvenire in ordine di presentazione delle istanze e sarà sottoposto a specifico sistema di monitoraggio e controllo al fine di garantire efficienza delle strutture preposte alla valutazione e rispetto dei tempi di risposta.
La comunicazione di inizio lavori, salvo diverse procedure concordate con l’Organo di Vigilanza (OdV) deve essere inviata almeno 3 giorni lavorativi prima della data effettiva di inizio lavori.
La comunicazione di fine lavori deve essere inviata il giorno stesso e comunque non oltre due giorni dalla conclusione dei lavori

Registrazione dei Piani di Lavoro Urgenti

L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere comunicata dal datore di lavoro
indicazione dell’orario di inizio delle attività.
E consentito presentare piani di lavoro in regime di urgenza qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
• situazioni di rischio a carattere igienico/sanitario tali da determinare l’esigenza di un'intervento sollecito (fenomeni naturali avversi, pericoli di crollo, ordini dell’autorità
ecc..);
• interventi necessari per garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali (adduzione acqua e gas, scarico acque chiare/scure, emissione gas di scarico
caldaie, ecc)
• presenza di strutture o materiali danneggiati e per i quali non sia procrastinabile l’intervento di messa in sicurezza senza incorrere in situazioni che
possono presentare ilrischio di dispersione di fibre;
• interventi per ritrovamento occasionale di materiali contenenti amianto non in precedenzarilevabili nel corso dell’attività di cantiere

Il datore di lavoro deve dichiarare al momento della presentazione del Piano di Lavoro urgente la sussistenza di almeno una delle condizioni sopra descritte.
L’Organo di Vigilanza ha comunque facoltà di formulare richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e rilasciare prescrizioni operative.
A tal fine la data e l’ora dovranno essere comunicate prima l’inizio lavori. Non sarà in ogni caso rilasciato alcun parere sulla dichiarazione di urgenza pervenuta, per la quale il datore di lavoro si assume piena responsabilità.
La valutazione delle pratiche afferenti a piani di lavoro urgenti hanno la priorità rispetto a piani di lavoro ordinari di cui al paragrafo .
L’assegnazione e l’esame delle pratiche urgenti da parte dell’ OdV avverrà rigorosamente in ordine di presentazione delle istanze e sarà sottoposto a specifico sistema di monitoraggio e controllo al fine di garantire efficienza delle strutture preposte alla valutazione e rispetto dei tempi di risposta.

Georeferenziazione del luogo di effettuazione del lavoro

Il Datore di Lavoro deve verificare sulla mappa consultabile nell’applicativo, la corretta georeferenziazione del luogo di effettuazione del lavoro.

Registrazione delle relazioni annuali

Sono tenuti ad inviare, tramite l’applicativo SISPC Amianto, una relazione annuale secondo quanto previsto dall’art 9 legge 257/92 i seguenti soggetti:
• Aziende di bonifica di MCA
• Trasportatori di MCA
• Piattaforme che gestiscono lo stoccaggio temporaneo di MCA
• Discariche che accettano rifiuti contenenti amianto
• Utilizzatori indiretti di MCA sia compatto che friabile nei propri impianti produttivi (es coibentazioni di generatori di vapore industriale, condotte in cemento amianto per il
trasporto di acqua destinata al consumo umano e qualunque altro elemento facente parte degli impianti produttivi)
I soggetti sopra menzionati devono inviare la relazione entro il 28 di febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’attività o l’utilizzazione di MCA.
Non sono tenuti all’invio della relazione coloro che utilizzano amianto indirettamente nelle strutture edilizie (es coperture di abitazioni o capannoni industriali, caldaie per il riscaldamento di abitazioni o palazzine uffici di aziende).

Creato da superadmin il 2018/10/10 08:07
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