Esito sopralluogo in Sicurezza Alimentare
Per le pratiche dell'Autorità Competente in materia di Sicurezza Alimentare il campo Esito del Sopralluogo assume un valore particolare.
Alla chiusura della pratica nel caso di Esito NON CONFORME nelle tre possibili declinazioni il sistema predispone un messaggio bloccante se nella rispettiva attività che riferisce il sopralluogo non sono state dichiarate irregolarità (non conformità). Parimenti nel caso in cui si seleziona un esito del tipo "Controllo non effettuato" oppure "Conforme" si ha un messaggio bloccante se nella rispettiva attività che riferisce al sopralluogo sono state dichiarate delle NON conformità. | Il campo ESITO consente di specificare attraverso un unico valore la sintesi del sopralluogo. I Valori possibili sono:
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L'impostazione di questa classificazione nasce da quanto disposto dalla Delibera Giunta Regionale Toscana n. 147 del 15 Febbraio 2010 “Indirizzi per l'attribuzione della competenza ad effettuare i "Controlli ufficiali" di cui al Reg. (CE) 882/2004 all'interno delle aziende unità sanitarie locali”.
Nell'allegato A si stabilisce fra l'altro:
.... omissis
2. Ripartizione del potere di adottare le misure di cui all’art.7, comma1-bis
Le misure elencate all’art.7, comma 1-bis sono di natura diversa e ben diverso è l’impatto sulle imprese che scaturisce dell’adozione di una piuttosto che di un’altra misura. E’opportuno, pertanto, che le aziende attribuiscano a soggetti diversi la competenza ad adottare i vari provvedimenti. In particolare, è opportuno che la competenza ad adottare i provvedimenti di minore “impatto”, come quelli previsti dalla lett.a) dell’art.54 del reg.(CE) 882/2004 sia attribuita direttamente agli operatori incaricati di eseguire i controlli sul territorio, che possono appartenere a profili professionali diversi: tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, dirigenti medici, dirigenti veterinari. Salvo quanto si dirà al paragrafo successivo a proposito dell’urgenza di provvedere, le misure diverse dalla prescrizione dovrebbero essere attribuite, invece, ai responsabili delle strutture organizzative del dipartimento della prevenzione. In particolare, alla luce di quanto dispongono gli art.60, 63 e 67 della l.r. 40/2005, la scelta dovrà indirizzarsi nei confronti dei responsabili delle unità funzionali competenti o, in via alternativa dello stesso direttore di dipartimento.
3. Il potere di adottare le misure di cui all’art.7, comma 1bis in caso di urgenza
La possibilità di attribuire, in caso di riscontrata urgenza di provvedere, l’adozione di provvedimenti, anche a soggetti che non sono ordinariamente competenti ad adottarli è prevista espressamente dall’ordinamento a proposito del c.d. sequestro sanitario, disciplinato dall’art.20 del DPR 26.3.1980, n.327. “In caso di necessità e urgenza”, recita il 1°comma dell’art. 20, il personale dipendente dell’autorità sanitaria competente (ovvero gli ispettori sanitari di cui sopra) può procedere al sequestro, salvo conferma, entro 48 ore, da parte dell’organo competente individuato dall’azienda. Una previsione analoga potrebbe essere introdotta anche con riferimento ad altre delle misure previste dal comma 1-bis dell’art.7 (ad esempio, per la distruzione di alimenti e di mangimi, o per disporre il c.d. blocco ufficiale). In questi casi è importante che gli ispettori sanitari, espressamente autorizzati (con delega o con atto regolamentare) ad agire in situazioni di urgenza, prima del compimento dell’atto o se questo non sia possibile, subito dopo, comunichino la decisione al responsabile della struttura funzionale di appartenenza, che provvederà a convalidarla con le modalità definite a livello aziendale.